Il diritto di accesso degli eredi
Ricordiamo anzitutto che il GDPR non tutela i defunti, lasciando la protezione dei dati di chi non c’è più alle singole legislazioni nazionali. Qui però si parla di persone viventi che sono state nominate beneficiarie o co-beneficiarie di polizze assicurative o di benefici similari. Il Garante ha stabilito, in via interpretativa, che gli eredi hanno diritto di conoscere i nominativi dei beneficiari, in quanto potenzialmente interessati a difendere i propri interessi nelle sedi più opportune: ad esempio se il de cuius avesse disposto un piccolo capitale in favore della badante, la scelta potrebbe apparire ragionevole, se viceversa avesse nominato beneficiario di un patrimonio consistente un perfetto sconosciuto, allora si potrebbero individuare profili di reato. Insomma, nell’eterno gioco di equilibri, il diritto alla privacy non sovrasta il diritto a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti.