Timbratura geolocalizzata: non illecita

Al di là del caso in sé, il problema è la certezza del diritto. Certo, il fatto che ci siano più gradi di giudizio è un normale meccanismo di garanzia e, qualora dovessero obbligatoriamente coincidere nelle valutazioni, sarebbero inutili. Tuttavia il fatto che la stessa norma venga interpretata in modo così diverso non aiuta le organizzazioni a realizzare un sistema conforme. Nello specifico, ad una lavoratrice, che doveva operare da remoto, timbrando però la presenza con geolocalizzazione, veniva contestata una presa in servizio da luogo diverso rispetto alle tra possibili posizioni concordate. Non è chiaro perché all’azienda dovesse interessare il luogo dove veniva svolto il lavoro, se questo si svolgeva comunque in modo accurato, ma l’oggetto della diatriba era la geolocalizzazione: il Garante aveva ritenuto nullo il consenso del lavoratore, considerandolo non del tutto libero, ed aveva contestato una violazione da parte del datore di lavoro. Di diverso parere il Tribunale, che ha annullato la sanzione, ritenendo che la geolocalizzazione, limitata al momento della timbratura e assistita dal consenso informato del lavoratore, fosse lecita. Lasciamo ai lettori la valutazione dei due provvedimenti e delle conseguenze pratiche.
