L’armadietto del lavoratore

La questione è annosa e non nasce solo in tempi di GDPR: fino a che punto un bene aziendale può essere considerato un luogo riservato del lavoratore e fino a che punto il datore di lavoro, proprietario del bene, può frugarvi dentro? Una scrivania viene consegnata perché l’impiegato possa compilare moduli, leggere comunicazioni, depositare un dossier. Ma è inevitabile che nel cassetto ci sia la pastiglia per il mal di testa, l’assorbente di ricambio, l’indirizzo del dentista. Se l’impiegato si assenta ed occorre scrivere a un cliente viene spontaneo andare a frugare nei cassetti per cercare l’agenda. Ma inevitabilmente si può venire a contatto con informazioni anche delicate, come un farmaco particolare o l’indirizzo dell’amante. In questi casi occorrerebbe a monte definire regole chiare, indicando magari uno spazio privato dove conservare oggetti personali e chiarendo che non devono essere conservati strumenti di lavoro, così da non rendere necessario l’accesso per continuità aziendale. A volte, però le circostanze rendono più complessa la gestione, come il caso di un’azienda che aveva affidato un armadietto ad un lavoratore per il cambio d’abiti, peraltro stabilendo che non dovessero essere conservati oggetti personali, anche se si tratta di una regola piuttosto discutibile nella sua piena applicabilità. Lasciata l’azienda, il lavoratore ha impiegato molto tempo per liberare l’armadietto, a causa di problemi familiari, e il datore di lavoro è intervenuto per liberarlo a forza, avendo necessità di assegnarlo ad un’altra persona. La questione è finita davanti al Garante, il quale ha riscontrato diversi errori nella gestione da parte dell’Azienda, ma ha disposto una sanzione minima, dato che evidentemente anche il lavoratore ha tardato troppo a liberare lo spazio, restituendolo alla disponibilità dell’azienda.
