Quando il dirigente paga la sanzione

A volte la normativa è complessa, altre volte il difetto era insidioso, difficile da prevedere. Ma altre volte l’errore era piuttosto marchiano e denota disinteresse o negligenza, piuttosto che una difficoltà oggettiva nell’interpretare correttamente la norma. In questi casi la sanzione può (e deve) essere ribaltata sul dirigente responsabile, così da non causare danno erariale e non gravare l’Ente di un onere finanziario che non gli compete. E’ il principio – peraltro condivisibile in linea di principio, anche se occorre valutare caso per caso se il dirigente a sua volta ha avuto le risorse sufficienti per la formazione e l’implementazione del sistema – stabilito dalla Corte dei Conti di Bolzano, dopo che un Ente ha ricevuto una sanzione di 75.00 euro per aver implementato un sistema che non preveniva accessi abusivi né sistemi di controllo.
