I termini per le sanzioni

Con questa sentenza la Corte di Cassazione chiude una questione che aveva creato non pochi problemi interpretativi e visto annullare alcune sanzioni, anche per importi significativi. Ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e dal regolamento 2/2019 della stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali, i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità garante devono essere notificati al presunto contravventore entro centoventi giorni dalla conoscenza dell’infrazione da parte dell’Autorità stessa. Fin qui nulla quaestio, ma, secondo la Corte Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in tema di trattamento dei dati personali, il complesso iter procedimentale dell’Autorità Garante si articola in due fasi distinte e successive, che possono portare o meno alla sanzione. Un prima fase, investigativa o preistruttoria, nell’ambito della quale l’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali può chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione istruttoria, seguita da un’eventuale seconda fase sanzionatoria. Il citato termine di centoventi giorni è certo un termine perentorio, ma si riferisce esclusivamente alla fase sanzionatoria stricto sensu e decorre dalla conclusione della fase preistruttoria, quando si opera l’effettivo accertamento delle violazioni imputate al trasgressore e la notifica della contestazione. Dunque un po’ di tempo in più per valutare le situazioni e procedere ad irrorare le sanzioni.
2025-11-29-Cassazione-Sentenza-18583-2025