Una sottoscrizione pubblica è appunto pubblica
![](https://privacyitaliana.com/wp-content/uploads/2020/01/Contratto.jpg)
Forse non del tutto in linea con la sentenza della Corte UE citata qualche giorno fa, che ribadiva come il consenso debba essere esplicito e informato, ma non manca di logica questa sentenza del TAR, che ritiene come una petizione pubblica costituisca appunto un atto pubblico, per il quale viene a cadere la riservatezza dei sottoscrittori, che lo hanno volontariamente firmato. Quante volte capita che ci vengono chieste firme per bloccare o richiedere un’opera pubblica, per la salvezza dei delfini, per qualche referendum. A volte l’adesione è spontanea e convinta, a volte non si può dir di no ad un amico o parente, a volte non si capisce bene l’argomento e si fa prima a firmare che a discutere. Se però questa petizione viene pubblicata tutti possono vedere l’elenco dei sottoscrittori, ed il Giudice amministrativo ha ritenuto che questi abbiano implicitamente rinunciato alla privacy, in ragione della natura dell’atto sottoscritto. Vedremo se ci saranno evoluzioni. Certo è che è molto difficile essere sicuri di qualcosa, nel campo del trattamento dei dati personali.
2024-12-02-Tar-Trieste-sentenza-329_2024