Violazione privacy: natura istantanea del reato
Detto sinceramente, questa sentenza, essendo di natura tecnica e procedurale, non l’abbiamo approfondita né capita a fondo, non essendo avvocati e quindi non avendo necessità di comprendere a fondo l’iter processuale, La segnaliamo, tuttavia, dato che esprime alcuni principi che possono certamente interessare i legali che ci seguono. In particolare ha statuito ““che il reato di cui all’art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 sia un reato di evento, di natura istantanea”. Inoltre ha chiarito quale sia il giudice competente, anche quando non è chiaro il luogo di consumazione del reato: “nel solco del principio espresso da questa Sezione, secondo cui il reato di illecito trattamento dei dati personali ha natura permanente – caratterizzandosi per la continuità dell’offesa arrecata dalla condotta volontaria dell’agente, il quale ha la possibilità di far cessare in ogni momento la propagazione lesiva dei dati medesimi – osserva che il giudice territorialmente competente potrebbe essere individuato secondo il disposto normativo di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi del quale se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione”.
2024-11-25-Cassazione-Sentenza-38511-2024