Consenso non esplicito: illegittimo
Molto interessante questa sentenza, che va a toccare e chiarire diversi temi. La legge bulgara prevede un registro pubblico delle persone giuridiche senza scopo di lucro, dove viene presentato un set minimo di dati. Fin qui nulla di strano e non è richiesto consenso, in quanto il trattamento avviene in forza di legge. Però è anche previsto che, se il dichiarante aggiunge altri dati non strettamente richiesti, si intende che abbia dato un consenso implicito alla pubblicazione. La Corte europea ha cassato questa interpretazione, dato le il consenso deve essere libero, consapevole ed esplicito. Nella stessa sentenza viene specificato che una perdita – anche temporanea – dei dati possa causare danni, anche immateriali, che, se dimostrati, devono essere risarciti. Inoltre ha chiarito (ma davvero qualcuno aveva il dubbio?) che la firma olografa – anche se applicata a documenti societari – è un dato personale. Infine ha specificato la prevalenza del diritto dell’Unione, altro tema che non dovrebbe più essere messo in discussione, per cui un parere della locale Autorità garante, se in contrasto con il diritto dell’Unione e con l’interpretazione della Corte, non può assolutamente essere considerato vincolante. Insomma, una sentenza ricca di contenuti, che sarà bene ricordare
2024-10-25-CURIA-Documenti