domenica, Ottobre 13, 2024
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Fastidiose sì, moleste no

La Corte di Cassazione sembra schierarsi a favore del telemarketing: in alcune sentenze ha dichiarato che il reato di molestia non si può integrare proponendo prodotti e servizi. Su questo punto si può essere concordi, dato che il reato è stato pensato per chi molesta o disturba con “petulanza o altro biasimevole motivo”. Cercare di vendere non è certo biasimevole, sulla petulanza si potrebbe discutere, dato che alcune società sono piuttosto insistenti, così come sul disturbo. In generale, comunque, questo reato era stato pensato più per definire altri comportamenti.

Lascia invece peplessi la posizione della Corte sull’utilità del registro delle opposizioni. Anche se largamente disatteso, avrebbe dovuto rappresentare un baluardo legale. Invece, secondo la Corte, il fatto che il numero di telefono sia conosciuto, ad esempio attraverso elenchi telefonici, rende inutile l’iscrizione al registro, in quanto può essere utilizzato comunque.

Posizione questa pittosto discutibile.

Cassazione e Telemarketing

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