mercoledì, Luglio 17, 2024
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Ma chi è “Responsabile del Trattamento”

L’art. 28 del regolamento, al primo paragrafo, prevede che un trattamento effettuato “per conto” di un Titolare richiede un Responsabile del Trattamento, scelto tra quanti sono in grado di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Si specifica poi che i rapporti tra Titolare e Responsabile siano regolati da un contratto.

Una lettura nemmeno troppo attenta porta a concludere che se non c’è trattamento non c’è nemmeno responsabile. Eppure si sta assistendo a nomine di massa, tra un po’ pure il barista che serve il cappuccino sarà considerato responsabile. Molti, ad esempio, hanno nominato Responsabile il tecnico che gestisce la rete. Egli esegue un “trattamento” dei dati? Il fatto che possa casualmente vedere qualche dato nel corso del suo lavoro non implica che svolga un trattamento per conto del Titolare. Al massimo può essere utile un contratto che lo vincoli alla riservatezza. Altrimenti, con questo criterio, occorrerebbe nominare Responsabile l’elettricista che cambia le lampadine o l’impresa di pulizia, dato che possono casualmente leggere un foglio sulla scrivania. Sarebbe da evitare anche questo, d’accordo, ma non è necessario nominare responsabili a raffica.

Troppe nomine a Responsabile del Trattamento

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