Un illecito resta tale anche con consenso

Prima ancora che il GDPR divenisse operativo, durante un corso venne chiesto se scrivere “consenso facoltativo” avrebbe potuto consentire una raccolta di dati in eccesso rispetto al minimo indispensabile. Spiegammo anzitutto che il consenso è sempre facoltativo, altrimenti non sarebbe tale; al massimo si può distinguere tra dati indispensabili per erogare il servizio e dati ausiliari. Ad esempio, se compro un libro fisico nome, cognome e indirizzo per la consegna sono ineludibili, mentre età, professione, titolo di studio, interessi possono aiutare a proporre in futuro argomenti compatibili con i miei interessi, quindi posso scegliere se fornirli o meno. Ma se una libreria mi chiede il numero di scarpe, il dato è inutile e quindi eccessivo rispetto alle finalità del trattamento, che risulta quindi illecito, anche se con consenso firmato. Questo lo dicevamo oltre dieci anni fa, ora il Garante ha confermato questo principio, in un caso particolare: una richiesta di accesso agli atti comporta la preventiva comunicazione ai controinteressati: anche se il richiedente ha fornito un’autorizzazione al trattamento e alla comunicazione dei propri dati (peraltro implicita nella procedura), devono essere comunicati al controinteressato solo i dati minimi per consentire l’identificazione, non tutti i dati disponibili, incluso il contatto telefonico.
