Controllo a distanza dei raider

Ringraziamo il dott. Giovanni Crea per aver condiviso con noi questo post:
Nel recente caso Foodinho [1] – società operante nel settore del food delivery – il Garante ha accertato, tra le altre violazioni, l’illiceità del trattamento dei dati personali legata al mancato rispetto dell’art. 4, L. 300/1970, quest’ultimo essendo “norma specifica” – a cui il legislatore rinvia attraverso l’art. 114, d.lgs. 196/2003 – che tutela le persone nei luoghi di lavoro con riferimento ai possibili controlli “a distanza” che il datore di lavoro può effettuare per mezzo di sistemi Ict. Sul punto, va sottolineato che, come rilevato dal Garante, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 81/2015, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche a rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche mediante piattaforme digitali. Sicché, anche nel rapporto di lavoro tra una società di “food delivery” e rider, che si esplica attraverso la piattaforma Glovo, vanno previste le tutele stabilite dalla L. 300/1970, tra cui quelle poste dall’art. 4. Nel caso di specie il Garante ha verificato che la Società ha svolto un’attività di sistematico controllo delle prestazioni dei rider mediante trattamenti effettuati attraverso la predetta piattaforma. Al riguardo, va preliminarmente osservato che tali trattamenti non sono apparsi soggetti alla deroga di cui al c. 2 del citato art. 4, andando ben oltre, con le loro finalità, a quanto necessario “[…] a consentire l’assolvimento degli obblighi che discendono dal contratto di lavoro, vale a dire, la presenza in servizio e l’esecuzione della prestazione lavorativa.” (prestazione che, nel caso di specie, ha ad oggetto l’efficiente consegna di un bene) [2]. Peraltro, nell’ipotesi di riconducibilità dei trattamenti alle finalità previste al c. 1 dell’art. 4 (ad esempio, esigenze organizzative e produttive), la Società non ha attivato le procedure di garanzia previste (accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro).
[1] Cfr. GPDP, Provvedimento n. 675/2024, Foodinho, in Reg. Provv., 13 novembre 2024.
[2] Cfr. GPDP, Provvedimento n. 409/2022, Regione Lazio-metadati, in in Reg. Provv., 1 dicembre 2022, par. 3.4. Provvedimento n. 675/2024, cit., par. 4.12.