mercoledì, Maggio 1, 2024
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Illegittime raccolte dati massive

La Rete può essere immaginata come un grande campo, dove chi arriva con le giuste attrezzature può mietere il raccolto. In realtà alla disponibilità dei dati ed alla capacità tecnica occorre anche affiancare la disponibilità giuridica del dato. Una ragazza che su Facebook si dichiari “single” non lo fa per essere inserita in un catalogo di donne sole (né, peraltro, il fatto di essere single implica necessariamente una disponibilità a nuove amicizie); chi posta la foto delle vacanze non lo fa per essere sottoposto all’analisi di un programma massivo di riconoscimento facciale. Anche se spesso neppure si viene a conoscenza di certe indagini, quando l’attività emerge non si può non incorrere nella censura del Garante. In sintesi, come ribadito anche dalla Sentenza sentenza UE del 6 novembre 2003, causa C-101/01, par. 47, la pubblica disponibilità di un dato non comporta il suo libero utilizzo, al di fuori delle finalità per le quali è stato postato.

Il provvedimento del CNIL contro Clearview

Il provvedimento contro il catalogo di single

La sentenza citata:

2023-08-09-CELEX-62001CJ0101-IT-TXT

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