martedì, Aprile 30, 2024
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E se cambia il DPO?

Sappiamo (o dovremmo sapere) che il DPO non solo deve essere nominato in tutti i casi per i quali il Regolamento lo prevede espressamente, ma che deve anche essere comunicato al Garante. Questo sia per necessità di comunicazione, sia per evitare che un soggetto si accaparri mille Enti, che naturalmente non ha mai visto e non è in condizione di gestire. Meno noto, invece, è il fatto che il DPO possa essere esclusivamente una persona fisica. Questo non significa che non ci si possa affidare ad una Società di servizi, che fattura a nome della persona giuridica, ma deve essere individuato un DPO in senso nominativo, non si può avere un gruppo dove risponde il primo che capita. Se si cambia il DPO, ovviamente, occorre anche aggiornare la banca dati del Garante, ma questo è un’operazione omessa ancor più spesso della comunicazione di nomina; tuttavia si tratta di una dimenticanza sanzionabile.

La lista dei DPO comunicati al Garante dev’essere aggiornata

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