martedì, Luglio 16, 2024
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Linee guida sull’art. 60 GDPR

L’art. 60 del GDPR prevede cooperazione tra le varie Autorità di controllo, scambio di informazioni e di pareri, che devono essere tenuti in considerazione dai vari Garanti. Tuttavia, se il principio è chiaro e condivisibile, nella pratica nascono sempre dubbi e problemi applicativi, anche perché è evidente che lo scambio deve riguardare questioni nuove, problemi aperti e non l’intera attività di ogni singola Autorità, il che produrrebbe una mole ingestibile di documenti. Ecco allora arrivare delle linee guida, per interpretare correttamente le disposizioni.

Linee guida EDPB sull’art. 60 GDPR

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