Linee guida sull’art. 60 GDPR
L’art. 60 del GDPR prevede cooperazione tra le varie Autorità di controllo, scambio di informazioni e di pareri, che devono essere tenuti in considerazione dai vari Garanti. Tuttavia, se il principio è chiaro e condivisibile, nella pratica nascono sempre dubbi e problemi applicativi, anche perché è evidente che lo scambio deve riguardare questioni nuove, problemi aperti e non l’intera attività di ogni singola Autorità, il che produrrebbe una mole ingestibile di documenti. Ecco allora arrivare delle linee guida, per interpretare correttamente le disposizioni.