lunedì, Novembre 4, 2024
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La privacy dei dipendenti

Fino a che punto si può controllare un lavoratore? La risposta non è facile e sovente qualcuno scivola. In ogni caso occorre che il lavoratore sia preventivamente informato dei controlli, che questi siano leciti e concordati e non è possibile monitorare una casella mail dopo che il rapporto di lavoro si è interrotto. Su quest’ultimo punto occorre sempre considerare che – se non è strettamente necessario – è inopportuno che la casella mail sia personale: molto meglio una mail dipartimentale, che per definizione può essere accessibile a più persone e non crea problemi di continuità. Eppure le sanzioni del Garante norvegese e di quello italiano dimostrano che c’è ancora molta strada da fare perché la cultura della privacy entri in tutte le organizzazioni.

Il Comune non può controllare la navigazione WEB dei dipendenti

Il Garante norvegese sanziona chi accede a una mail di un ex dipendente

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Un pensiero su “La privacy dei dipendenti

  • Salvatore Restuccia

    Nel do ut des del rapporto di lavoro il datore di lavoro è creditore della prestazione di lavoro subordinato. Quindi può e deve controllare gli adempimenti e gli obblighi del dipendente. Ma il credito del datore di lavoro è un credito di lavoro, non di persona. Dignità e riservatezza fanno parte di ogni uomo e non del lavoro che fa.
    Il codice civile consente al datore di lavoro di controllare nel lavoratore: la diligenza e l’esecuzione delle disposizioni impartite (art. 2104), se sia fedele (art. 2105); ed ove manchi lo può punire (art. 2106).
    Ciò che a volte si scopre temerario è il controllo occulto: sia del datore di lavoro (quando sconfina nella vita privata del dipendente) sia di non addetti alla gestione che il datore di lavoro permette di spiare il lavoratore. Ed in merito la giurisprudenza ha descritto parecchie aberrazioni.
    Certo è che anche il controllo occulto è lecito, quando c’è il movente per sventare un illecito!

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