lunedì, Aprile 29, 2024
Sentenze europee

La navigazione è un dato sensibile

Alquanto interessante questa sentenza della Corte UE, che Iurat Novi Curia così massimizza: L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che   nel caso in cui un utente di un social network online consulti siti Internet oppure applicazioni correlati a una o più delle categorie menzionate da tale disposizione e, se del caso, inserisca in essi dati, iscrivendosi oppure effettuando ordini online, il trattamento di dati personali da parte dell’operatore di tale social network online – consistente nel raccogliere, tramite interfacce integrate, cookie o simili tecnologie di registrazione, i dati risultanti dalla consultazione di tali siti e di tali applicazioni nonché i dati inseriti dall’utente, nel mettere in relazione l’insieme di tali dati con l’account del social network di quest’ultimo e nell’utilizzare detti dati – deve essere considerato un «trattamento di categorie particolari di dati personali». Dunque raccogliere dati di navigazione (questa sentenza si riferisce a Facebook, ma ha ovviamente valenza più generale) non costituisce un trattamento banale, ma rientra nella categoria di dati più sensibili, che necessitano di particolari cautele. Anche interessanti le conclusioni dell’avvocato generale, più restio a fare rientrare i dati di navigazione in questa categoria. In realtà è un problema che già era stato sollevato con la vecchia classificazione di dati ordinari, sensibili e ultrasensibili: non sempre si può sapere a priori in quale categoria si finisce. Se un’agenzia viaggi sa che vado a Rimini piuttosto che alle Maldive, può dedurre i miei gusti e il mio tenore di vita. Se invece vado a La Mecca piuttosto che a Lourdes i dati sono maggiormente delicati, ma posso saperlo solo dopo che li ho raccolti. In questo caso la situazione è analoga: se cerco conserve di pomodoro e leggo notizie di sport è un conto, se navigo su siti a luci rosse o di gruppi politici e religiosi, magari un po’ estremisti, è un altro, ma posso saperlo solamente dopo che la navigazione è avvenute. Nel dubbio, quindi, è meglio l’approccio più prudente, quindi considerare delicati i dati di navigazione.

La massima e la sentenza

Le conclusioni dell’avvocato generale

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