Dati ai fini di ricerca

Un importante parere del Garante sul cosiddetto “consenso a fasi progressive”. Non bisogna mai dimenticare che il GDPR nasce anche per favorire la libera circolazione dei dati, dove “libera” non significa “incontrollata”. Se quindi un set di dati è importante per una ricerca oncologica, può anche essere utilizzato al di là del consenso espresso. Se raccogliere il consenso risulta irragionevole, troppo oneroso o rischia di compromettere o ritardare eccessivamente il risultato si può precedere, con le dovute cautele e sotto il controllo dell’Autorità, eventualmente acquisendolo in seguito, man mano che il progetto verrà definito ed approvato dai comitati etici.
Parere del Garante sulla necessità di consenso per ricerche scientifiche