La protezione dei dati nella PA
E’ pacifico che l’attività della pubblica amministrazione, differentemente da quella dei soggetti privati, è necessariamente improntata al rispetto dei principi fondamentali di legalità dell’azione amministrativa e di buon andamento e imparzialità. Implicito nel concetto di trattamento legale da parte di un Ente pubblico è l’impossibilità – in determinate circostanze regolate dalla legge – di rifiutare il trattamento: se nasce un figlio è obbligatoria la registrazione, se si cambia casa e l’anagrafe se ne accorge il cambio di residenza può avvenire anche d’ufficio, se commetto un reato il sistema giudiziario mi registra anche contro la mia volontà e così via. Gli Enti sono però tenuti al segreto d’ufficio – se non ci sono norme specifiche che obbligano alla pubblicità dei dati – ed al trattamento corretto dei dati, nonché a garantirne la sicurezza.