Processo: la privacy prevale sul diritto di cronaca
Se un testimone non consente ad essere ripreso, il suo diritto alla privacy prevale su quello di cronaca ed è pertanto illegittimo trasmettere la sua immagine senza consenso. Il principio è certamente condivisibile ed è estensibile ad altre realtà: il diritto d’immagine è importante ed il diritto di cronaca raramente può superare quello alla riservatezza.