Privacy violata anche senza dati nominativi
Il GDPR prevede che il dato personale sia riferito a persone identificate o identificabili. Il fatto che in un articolo o altro intervento diffamatorio non venga nominata espressamente una persona è del tutto irrilevante, se questa risulta riconsocibile anche senza nome e cognome. Questo il senso condivisibile e tutt’altro che inaspettato, di una recente Cassazione penale.