sabato, Aprile 20, 2024
Articoli italiani

Il registro delle attività di trattamento

I registri del trattamento previsti dall’art. 30 sono due, ma ci si concentra sempre sul registro delle attività, previsto al punto 1. Anche su questo comunque, non vi è eccessiva chiarezza; soprattutto non si pone attenzione al punto 4, ovvero il fatto che detto registro debba essere sempre disponibile per le Autorità deputate al controllo. Questo implica che non si tratta di un mero adempimento burocratico, da realizzarsi su un modello più o meno standard, ma che dev’essere uno strumento operativo, da realizzare correttamente e da tenersi sempre aggiornato.

Di seguito due articoli che aiutano a comprendere meglio di cosa si tratta e forniscono un esempio pratico.

Il Registro oltre l’art. 30

Il Registro: un esempio pratico

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