domenica, Ottobre 13, 2024
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Attività ispettiva non fermata dalla privacy

La violazione della privacy da parte della Guardia di Finanza non porta ad un risarcimento, tranne che in casi molto particolari. L’interessato deve dimostrare un danno effettivo patito a causa dell’attività ispettiva. Ma, se i verificatori attestano che non sarebbe stato possibile agire in altro modo, la strada dell’indennizzo non è percorribile.

In particolare, la circolare della Gdf n. 1/2018 dedica alcune pagine al rapporto tra accertamenti fiscali e protezione dei dati personali, arrivando a due conclusioni: anzitutto la privacy tributaria è discrezionale, ovvero è l’ispettore che sceglie le modalità operative più adatte); in secondo luogo la tutela della privacy è sempre «a posteriori»: a priori la Gdf può, di fatto, acquisire i dati in ogni caso e solamente in seguito ci potrà essere una richiesta danni, per quanto le possibilità di successo siano scarse.

Il bilanciamento dei diritti tra privacy e necessità di accertamenti fiscali è certamente impegnativo: il Garante ha dedicato alla materia una sezione del suo sito internet, in cui si trovano ben 30 provvedimenti, ed il manuale operativo dei finanzieri dedica un capitolo a queste questioni.

Privacy e GDF

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