Gli Stati non possono imporre un obbligo di conservazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
Il diritto dell’Unione osta ad una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, ma è consentito agli Stati membri prevedere, a titolo
preventivo, la conservazione mirata di tali dati al solo scopo di lottare contro gravi fenomeni di criminalità, a condizione che tale conservazione di dati sia limitata allo stretto necessario per
quanto riguarda le categorie di dati da conservare:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145it.pdf