Eccesso di accesso? Solo in casi particolari

Una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR può essere respinta come “eccessiva” ai sensi dell’art. 12, par. 5 GDPR pur trattandosi della prima richiesta? Inoltre, una violazione del diritto di accesso può consentire di formulare domanda di risarcimento ex art. 82 GDPR? Nel primo caso la Corte ha ritenuto che anche una prima richiesta di accesso può, in astratto, essere qualificata come “eccessiva”. Ma questo costituisce un caso eccezionale, che richiede valutazioni e motivazioni piuttosto rigorose, in quanto l’art. 12, par. 5 GDPR costituisce una deroga all’obbligo del titolare di agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato. Per la seconda domanda la Corte ritiene che, per sé, anche la sola violazione del diritto di accesso può fondare una richiesta di risarcimento ex art. 82 GDPR. Tuttavia, restano imprescindibili tre presupposti: violazione del GDPR, danno effettivo e nesso causale.
