La contestazione delle sanzioni secondo la Cassazione
Con l’Ordinanza 19947 la Corte di Cassazione ha formulato un principio di diritto su tematiche che non risultano essere state affrontate precedentemente. Anzitutto ha ritenuto che “in tema di protezione di dati personali, con riferimento a fattispecie non disciplinate dalle norme introdotte dal decreto legislativo n. 101 del 2018, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’atto di accertamento e di contestazione dell’illecito amministrativo non è irrogativo della sanzione e non risulta idoneo, come tale, a produrre effetti sulla sfera giuridica del presunto trasgressore, sicché questi è carente dell’interesse ad agire con riferimento a una domanda di accertamento negativo dell’illecito solo contestato, potendo unicamente proporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio che sia successivamente emanato nei suoi confronti dal Garante a norma dell’art. 18 Legge n. 689 del 1981 (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc)” Ha poi ribadito ed esplicitato il concetto, asserendo che “In tema di protezione di dati personali, con riferimento a fattispecie non disciplinate dalle norme introdotte dal decreto legislativo n.101 del 2018, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’irrogazione di sanzioni amministrative è regolamentata dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, in quanto applicabili, stante il richiamo contenuto nell’art. 166 decreto legislativo n. 196 del 2003, vigente ratione temporis; in conseguenza, il presunto trasgressore non può impugnare il verbale di accertamento, che costituisce atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla propria sfera soggettiva, che è di contro incisa solo a seguito e per effetto della emanazione dell’ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc)”. Insomma, se si ritiene di avere subito un torto non è sull’accertamento che si deve agire per una contestazione, ma sul provvedimento finale.
2021-09-15-Cassazione_Sentenza_19947-2021