L’identità nell’evoluzione tecnologica
Sappiamo che la nostra Costituzione non cita in modo espresso la tutela della privacy e dei dati personali, non ancora parte della cultura dell’epoca, per cui si deve far rientrare queste tutele nelle tutele dei diritti personali e dei diritti d’identità. Ma come possono essere impattati dall’evoluzione tecnologica? Facciamo il punto con un costituzionalista.
Un nuovo diritto sta nascendo, figlio della riservatezza e della privacy: il diritto all’oblio.
Il D.lgs. 196/2003, con gli artt. 11 e 99 significava che i dati raccolti potevano rimanere disponibili anche dopo la chiusura dei procedimenti o delle notizie giornalistiche. Ma, già nel 2005, il Garante ha cominciato a preoccuparsi che tale modo di pubblicare non portasse ad una «gogna elettronica». Per evitare tale pericolo ha previsto che, trascorso un trimestre, la pubblicazione delle notizie e dei provvedimenti fosse tolta dai motori di ricerca d’internet, che davano la consultabilità erga omnes, pur rimanendo disponibili e rintracciabili soltanto tramite il sito dell’ente.
Il nostro Garante, in modo autonomo, ha quindi anticipato chiarimenti più autorevoli. Il 13-05-2014 una sentenza della CEDU ha ridimenzionato Google. Ha poi fatto seguito il Regolamento (UE) 2016/679, che ha legittimato la richiesta della parte interessata per la rimozione dei dati personali quando spiri il tempo del procedimento o notizia per cui i dati siano stati raccolti.
Era, però, un bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di notizia. Le sezioni unite della Cassazione hanno così stabilito (sent. 19681 del 22-07-2019) che il diritto alla riservatezza ed il diritto alla rievocazione storica possano essere bilanciate e valutate con pronuncia del giudice di merito. Poi, la Cassazione civile, con ordinanza 9147/2020 ha indicato il gestore del motore di ricerca come il “responsabile” del trattamento dei dati personali ed ha statuito che il diritto all’oblio può essere assicurato con la deindicizzazione dal motore di ricerca pur mantenendo disponibile l’informazione.
Sì, certo, anche se poi entrano in gioco anche altri fattori, non sempre ben definiti: se il fatto di cronaca mantiene un interesse collettivo anche dopo molto tempo non si può invocare il diritto all’oblio (vedasi le sentenze che hanno respinto le istanze di oblio di alcuni terroristi), mentre se il fatto non è più rilevante occorre procedere alla rimozione online, pur mantendendo l’archivio storico del giornale: https://www.federprivacy.org/strumenti/accesso-ristretto/diritto-all-oblio-se-il-fatto-accaduto-venti-anni-prima-non-ha-valore-giornalistico-ok-alla-cancellazione-nell-archivio-online-e-non-in-quello-cartaceo