venerdì, Aprile 26, 2024
Sentenze italiane

Le riprese in aree comuni sono ammissibili

A volte anche tra soci, anche se avvocati, ci possono essere dissapori o problemi di fiducia. Allora chi si sente parte lesa può pensare di raccogliere prove fotografiche a supporto delle proprie doglianze. Ma sono utilizzabili in giudizio? Non si lede la sfera privata, il domicilio di un’altra persona? Risponde la Cassazione con la sentenza n. 32544/2020, che rigetta il ricorso dell’avvocato contro il divieto di avvicinamento, disposta in vista dell’imputazione per atti persecutori, in quanto fondata sulle registrazioni realizzate dal collega di studio. Ma la Cassazione ritiene che nel caso di specie non si tratti di videoregistrazioni di polizia giudiziaria basare sull’articolo 266 del Codice di procedura penale come lamentato dall’avvocato ricorrente, ma di registrazioni effettuate in proprio dalla parte lesa. Nel caso in esame la Cassazione ribadisce che sono inutilizzabili le registrazioni effettuate negli spazi privati, in violazione della tutela domiciliare, ma statuisce nel contempo che sono ammissibili ai fini della prova documentale quelle che l’avvocato denunciante aveva realizzato in aree condominiali o di uso comune. L’articolo 234 del Cpp relativo alla prova documentale consente infatti l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, realizzati senza violazione del domicilio, e le parti comuni non rientrano certo nella nozione di domicilio.

2020-11-28-Sentenza_Cassazione_32544-2020

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