Trasparenza, accesso civico, accesso qualificato: questione complessa
Più volte siamo dovuti tornare sui rapporti tra trasparenza e privacy, che rendono difficile la vita ad un Ente che voglia comportarsi correttamente. Ora però si scopre che la questione è ancora più complessa – forse troppo, per un piccolo Comune che debba pubblicare ogni giorno svariati atti. Oltre agli obblighi di trasparenza, infatti, ed al dovere di tutelare la riservatezza, si aggiungono due diversi diritti di accesso, con due livelli diversi diconoscibilità dei dati personali. Se il D.Lgs 33/13 ha sovvertito il principio della L. 241/90, secondo cui l’accesso non deve essere funzionale al controllo dell’operato dell’Ente, i principi stabiliti dalla L. 241/90 restano validi, generando un doppio e non completamente sovrapponibile canale di accesso agli atti. La questione nasce da un cittadino che chiede, ai sensi del D.Lgs 33/13, accesso alle valutazioni dei dirigenti. Il Comune risponde in modo generico, fornendo le valutazioni finali. Secondo il cittadino non è sufficiente, perché gli interessano tutti i documenti, e viene chiesto un parere al Garante. Questi risponde confermando la decisione del Comune, visto che la richiesta era formulata in modo generico ai sensi del D.Lgs e non in modo specifico ai sensi della 241/90. Tutto chiaro? Beh, insomma.
Una richiesta ai sensi del D.Lgs 33/13 non apre a situazioni specifiche, giuridicamente tutelate