venerdì, Aprile 19, 2024
Articoli italiani

Coronavirus e giornalismo: quali rapporti con la privacy?

Da un lato c’è un diritto all’informazione, dall’altro c’è un diritto alla riservatezza, particolarmente importante quando si tratta di salute. Ma fino a che punto è giusto pubblicare nome e cognome dei contagiati, in modo che persone eventualmente venute in contatto possano prendere le precauzioni del caso, e fino a che punto è necessario invece mantenere la riservatezza? Risponde il Dott. Pagliuca – che si occupa di diritto alla privacy e che ringraziamo per avere condiviso le sue riflessioni – spiegando che non spetta ai giornalisti prendersi l’onere di ricostruire la catena di contatti.

CoronaVirus e privacy: i giornalisti possono pubblicare i nomi dei contagiati?

L’Italia sta attraversando, come altri Stati europei e la Cina l’epidemia del coronavirus.  Il rischio di infezione è alto trattandosi di una malattia particolarmente contagiosa, ma i giornalisti possono pubblicare i nomi di chi risulti colpito dalla malattia? Un aiuto alla risposta giunge dall’allegato A1 al codice in materia di protezione dei dati personali. Nella fattispecie, il giornalista ai sensi dell’art. 2 del predetto allegato non può pubblicare i dati personali della persona malata poiché non prevista dalle finalità di tale raccolta, a meno che tali dati personali non siano già all’interno delle banche dati della testata giornalistica per altro motivo. All’articolo 5 del su citato codice viene inoltre sottolineato che nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti, senza però esplicitarne i dati personali.

Dott. Pagliuca

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