Il Garante precisa i termini degli “affari pregressi”
In un continuo rimando di articoli e disposizioni, che rende piuttosto labirintico il percorso mentale necessario a comprendere i termini della questione, il Garante ha adempiuto alle prescrizioni dell’art. 19 c. 3 del Decreto di adeguamento, precisando con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che gli “affari pregressi” sono da intendersi quei reclami e richieste pervenute al Garante prima del 24 maggio 2018, poichè a partire dal giorno seguente è entrato in vigore il GDPR.