Diritto all’oblio (ed oltre)
Sappiamo tutti che il GDPR prevede il “diritto all’oblio”, ovvero alla cancellazione dei dati quando essi non sono più necessari. Tuttavia vi è anche un diritto all’oblio riguardo l’indicizzazione dei contenuti (con notevoli contenziosi per capire se il contenuto debba effettivamente essere rimosso perchè non più attuale e foriero di danni all’interessato (vedasi il famoso caso “Google Spain”) oppure se abbia un valore storico o corrisponda ad un diritto pubblico alla consocenza, che non si è esaurito anche dopo un certo numero di anni. C’è poi il problema geografico: il fatto che un contenuto possa essere rimosso da un Paese non significa che altre versioni di un motore di ricerca non lo trovino ugualmente; il GDPR tenta di operare anche al di fuori dei confini UE, se il trattamento riguarda cittadini dell’Unione, ma è evidente il limite pratico nell’applicare le disposizioni. C’è però un ultriore aspetto: al di là della completa cancellazione, anche una riduzione, un ridimensionamento della propria visibilità mediatica può essere applicabile, secondo una recente ed interessante sentenza del Tribunale di Milano.